Garanzie auto nuove e usate

garanzia auto nuove e usate

Quando acquistate un’automobile, che sia essa nuova o usata, fate attenzione alla garanzia con la quale vi viene venduta e al significato della stessa.
In generale, per quanto riguarda l’acquisto di un’auto nuova, la garanzia è di minimo 2 anni  e l’acquirente ha tempo 2 mesi, dalla scoperta del difetto, di darne comunicazione al venditore.  Nei confronti dell’acquirente, unico responsabile della garanzia è il venditore (tranne che per alcuni difetti di fabbrica legati alla sicurezza). La garanzia ha validità solo se, per tutto il periodo di garanzia, viene effettuata la manutenzione ordinaria così come indicato dal costruttore.
A tal proposito, il Regolamento Europeo 1400/2002, noto come “Direttiva Monti”, aggiornato nel 2010 come Regolamento 461/2010, permette la concorrenza tra officine autorizzate ed officine indipendenti, per la manutenzione ordinaria in periodo di garanzia a patto che questa venga sempre eseguita secondo i dettami della Casa Costruttrice.
La GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO tutela il compratore relativamente ai difetti di fabbrica e di produzione e regola la rivalsa del venditore sulla Casa produttrice.
Nell’anno 2002 è stata istituita la GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ con decreto legislativo 24/2002 poi confluito nel Codice del Consumo (d.Lgs 206/2005) per cui il venditore ha la responsabilità assoluta a patto che il bene venduto sia conforme a quanto scritto e dichiarato nel contratto. Per questo, al momento dell’acquisto di un’auto, viene consegnato al cliente il Certificato di Conformità che ne illustra chiaramente le caratteristiche.

Esiste anche la GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE, concessa a pagamento da un’assicurazione delegata dalla casa costruttrice. In tal caso bisogna controllare bene quali parti dell’auto sono poste sotto garanzia, per quale periodo, per che tipo di danni, ecc…
E’ necessario porre particolare attenzione quando si parla di ESTENSIONI DI GARANZIA (che non equivale a “garanzia estesa”). Tali “estensioni”, infatti, riguardano eventuali prestazioni di terzi, il cui servizio a pagamento può essere necessario in seguito a un problema che si riscontra durante il periodo di Garanzia dell’automobile. La dicitura “estenzioni di garanzia”, però, può essere forviante, infatti è comunque e in ogni caso il venditore/concessionario che deve esaminare il difetto e poi decidere se autorizzare o meno l’intervento di terzi. Il compratore, dunque, non può essere assicurato che l’intervento avverrà sotto copertura di garanzia, poiché la decisione spetta sempre al venditore.
Per il periodo di garanzia in cui il compratore non può usufruire dell’auto, egli va risarcito oppure va dotato di una vettura sostitutiva. In ogni caso, qualora il difetto si ripresentasse una o più volte anche a seguito delle riparazioni, il compratore può chiedere all’autorità giudiziaria un tempo massimo entro cui, se il problema sussiste, il compratore deve essere dotato di una nuova autovettura.
Per quanto riguarda le auto usate, la Garanzia può essere di minimo un anno e segue le stesse regole della Garanzia legale per quanto riguarda i difetti di fabbrica dell’auto e, in più, riguarda altri fattori relativi all’auto usata, ad esempio false dichiarazioni rispetto a precedenti incidenti o kilometri percorsi, ecc… I danni che possono essere chiesti, dunque, riguardano i vizi di conformità, che dovranno essere eliminati attraverso interventi mirati.
Altra cosa da ricordare è che gli obblighi derivanti dalla Garanzia sono di natura contrattuale e non seguono il veicolo, dunque se si acqista da un privato un veicolo ancora in garanzia, non è detto che questa venga riconosciuta dal concessionario. Ciò può avvenire solo nel caso in cui la Casa madre abbia rilasciato al concessionario una garanzia convenzionale ulteriore con esplicita dichiarazione che la garanzia si applica al veicolo.
Ecco un link utile a tutti i consumatori che si siano trovati in difficoltà in materia di garanzia automobili: http://www.informaconsumatori.it/modulistica.php?cat=4

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